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CAPO I -
Art. 1 Doveri del Personale Amministrativo
1.
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2.
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Il personale amministrativo collabora con i docenti.
3.
L’uso personale del telefono è consentito solamente in casi eccezionali.
Art. 2 Modalità di rapporto con l’utenza
1.
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
2.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
CAPO II -
Art. 3 Doveri dei Collaboratori Scolastici
1.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni,nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
2.
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3.
Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo
Art. 4 Vigilanza
1.
I collaboratori devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
2.
Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.
3.
Favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili.
4.
Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.
5.
Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione.
6.
Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
7.
Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, allontanamento momentaneo dell'insegnante.
8.
Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre classi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi.
9.
Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno.
10.
Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai docenti a uscire dalla Scuola.
11.
Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
12.
Sorvegliano l'uscita di tutti gli alunni dalle classi e dai cancelli esterni. Accompagnano e accolgono i bambini che usufruiscono dello scuolabus .
Art. 5 Modalità di presa visione delle comunicazioni della scuola
1.
I collaboratori scolastici prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di interclasse/sezione, dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo, delle commissioni dei docenti e di ogni altro impegno collegiale, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.
2.
Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto
Art. 6 Sicurezza dell’ambiente scolastico
1.
Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
2.
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo alle Capoplesso.
3.
Segnalano, alle Capoplesso, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
4.
E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di fuga.
CAPO III -
Art. 7 Accoglienza e vigilanza degli alunni
1.
I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2.
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
3.
Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
4.
All’insegnante in servizio durante l’intervallo è affidata la sorveglianza di tutti gli alunni della classe.
5.
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita.
Art. 8 Controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni
1.
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti.
2.
In caso di ritardo di un alunno, lo stesso dovrà essere accompagnato all’interno della scuola dal genitore, il quale dovrà compilare il MODULO-
3.
Nei casi in cui l’alunno/a venga ritirato al termine delle lezioni da persona diversa dai genitori o dell’adulto delegato, occorre un avviso scritto sul diario o sul libretto personale. Gli insegnanti non sono altrimenti autorizzati a consegnare il minore ad altre persone.
4.
Se non avranno una giustificazione idonea ed esauriente segnaleranno il caso al Dirigente Scolastico.
5.
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano i bambini sino al cancello; una volta al cancello il minore deve essere consegnato alla famiglia.
6.
In assenza dei genitori o di persone da loro delegate il minore sarà affidato alla custodia dei collaboratori scolastici.
7.
Ogni uscita anticipata va , di norma, segnalata per iscritto dai genitori che prenderanno personalmente in consegna il minore, dopo aver firmato sul registro o sul modulo l’avvenuta consegna del minore.
Art. 9 Compilazione dei documenti scolastici
1.
I documenti scolastici devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel Plesso a disposizione del Dirigente, che periodicamente li controllerà, e di eventuali supplenti. In caso di assenza, è bene fornire indicazioni ai supplenti per telefono oppure, se si tratta di congedo accordato in anticipo, lasciare nel registro di classe eventuali annotazioni scritte.
2.
I docenti devono annotare sul registro di classe l’elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico.
3.
I registri personali dei docenti dovranno essere riposti al termine delle lezioni in posti protetti e sicuri.
Art. 10 Modalità di presa visione delle comunicazioni scolastiche
1.
Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso, tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito raccoglitore si intendono regolarmente notificati.
Art. 11 Comunicazioni e rapporti scuola-
1.
L'insegnante deve dettare sul quaderno, appositamente preposto allo scopo, le comunicazioni indirizzate alle famiglie,
2.
In caso di assemblea sindacale verrà data comunicazione, con congruo anticipo, della variazione di orario di ingresso/uscita da scuola.
3.
Tale comunicazione dovrà essere sempre controfirmata dai genitori.
4.
In caso di sciopero, potendo prevedere l’adesione del personale della scuola, verrà comunicata alle famiglie la riorganizzazione oraria giornaliera.
5.
Non potendo prevedere l’adesione del personale allo sciopero, la scuola informerà circa gli eventuali disservizi che si verranno a creare.
6.
Le comunicazioni dovranno essere controfirmate dai genitori.
7.
Oltre agli incontri previsti nel calendario annuale, i docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto più trasparente e collaborativo.
Art. 12 Prevenzione rischi
1.
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Segreteria.
2.
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
3.
E' assolutamente vietato, per qualsiasi attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi…) verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
Art. 13 Infortuni degli alunni
1. Nel caso un alunno subisca un infortunio, l'insegnante in servizio deve:
· soccorrere immediatamente l'alunno;
· avvertire immediatamente la famiglia;
· in caso di urgenza e/o di irreperibilità dei genitori chiamare il 118
· comunicare immediatamente l’accaduto alla Segreteria;
· compilare al più presto la documentazione necessaria fornita dalla Segreteria;
· invitare i genitori a portare al più presto la certificazione medica in Segreteria, per istruire eventuali pratiche assicurative.
Art. 14 Somministrazione farmaci
1. Le insegnanti non possono somministrare ai bambini nessun tipo di medicinale. I casi di grave necessità, documentata da prescrizione medica e da richiesta scritta dei genitori, saranno discussi con gli insegnanti interessati, la famiglia e il Dirigente.
Art. 15 Utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche
1. I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche nelle aule, nelle palestre o nel cortile della scuola. Per svolgere attività in ambienti esterni alla scuola dovranno avere l’autorizzazione scritta del Dirigente o dell’insegnante Collaboratore di plesso.
2. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i materiali siano riposti negli appositi spazi.
3. Per l'utilizzo delle aule di laboratorio, gli insegnanti sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dei relativi regolamenti.
4. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un’adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi al fine di educarli ad un corretto comportamento.
Art. 16 Divieti
1. L’uso personale del telefono è consentito solamente in casi eccezionali
2. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto.